BOZZA

COMUNE DI POZZUOLI
PROVINCIA DI NAPOLI
II Dipartimento U.O.C.
“Ufficio Tecnico del Traffico"

VARIANTE ALLA VERSIONE DEFINITIVA DEL PIANO E DELLA DISCIPLINA ADOTTATI CON DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N°36/COMM. DEL 31.03.2008

“Disciplina delle modalità d'uso e per la gestione di aree e stalli destinati alla sosta a pagamento, senza custodia ovvero alla sosta riservata a specifiche categorie di utenza nonché alla sosta libera."

Pozzuoli. 10 marzo 2009

ART. 1. Oggetto
Il presente atto, stralcio del "Piano Generale del Traffico Urbano della Città di Pozzuoli - P. G.T.U." adottato con la delibera della Commissione Straordinaria n° 29/Comm. del 10.02.2007 costituisce variante al Piano ed alla disciplina approvata, in via definitiva, con delibera della medesima Commissione Straordinaria n° 361 Comm. del 31.03.2008 ed individua, nell'ambito delle Zone a Traffico Limitato, ZTL 1 (Zona a traffico limitato del Centro Storico) e ZTL2 (Zona a traffico limitato di Lungomare Pertini) nonché in alcune arterie della più estesa "ZPRU - Zona di particolare rilevanza urbanistica”, le aree e gli stalli destinati alla sosta a pagamento, senza custodia e detta, per le stesse, la specifica disciplina per le modalità d'uso e la gestione da parte del Comune di Pozzuoli.
Detta variante provvede altresì ad individuare e disciplinare la più ampia consistenza e l'utilizzo, delle aree e degli stalli di sosta, sempre senza custodia e che, nell'ambito del medesimo contesto territoriale ed in continuità e prossimità dello stesso, sono stati espressamente riservati a specifica categoria di utenza (disabili), ovvero destinati, in recepimento di recenti orientamenti giurisprudenziali, alla sosta "libera" e/o "libera con limitazione oraria".
Più in generale, la presente disciplina si intende imposta e vigente sull'intero territorio comunale ed applicabile, attraverso apposite Ordinanze Sindacali da eventualmente adottare ai sensi della vigente normativa, previa individuazione di ulteriori ambiti, zone e/o arterie che si intendono regolamentare conformemente alle disposizioni che si dettano con i successivi articoli.

ART. 2. Riferimenti normativi e definizione della "sosta a pagamento"

Il presente atto fa riferimento alle disposizioni normative di cui al Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n °285, recante "Nuovo Codice della Strada" ed al D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495, di approvazione del "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" e loro ss. mm.
ed ii. ed alle previsioni di cui al "Piano Generale del T raffica Urbano della Città di Pozzuoli - P. G. TU." adottato, in via definitiva, con la delibera della Commissione Straordinaria n o 29/Comm. del 1 0.02.2007.
Per quanto agli stalli di sosta "a pagamento", come istituiti in conformità al disposto di cui all'art. 7 del richiamato D.L. vo n° 285 del 30.04. 1992, l'utilizzo degli stessi da parte dell'utenza presuppone la previa ed integrale accettazione delle tariffe fissate, nonché delle condizioni stabilite con il presente atto, senza che ciò comporti ipotesi di deposito dei veicoli né, conseguentemente, obbligo di custodia da parte del Comune.

ART. 3. Individuazione delle aree e degli stalli di sosta
Le aree e gli stalli come ripartiti per la sosta "a pagamento': "riservati ai disabili': "libere" e/o "libere con limitazioni orarie" che soggiacciono, per quanto alla loro destinazione ed utilizzo, al regime tariffario, alle limitazioni temporali ed orarie ed, in generale, alla disciplina di cui al presente atto sono, in questa prima fase, quelli individuati e descritti nella allegata "Tabella 1': che forma parte integrante e sostanziale dell'atto stesso, fermo restando la espressa previsione di estensione territoriale della zona regolamentata di cui all'ultimo comma dell'art. 1
L'elenco di cui alla "Tabella 1" potrà, ad iniziativa dell'Amministrazione Comunale ed attraverso l'emanazione di specifiche Ordinanze da adottare in relazione ad eventuali necessità e/o sopraggiunte esigenze, subire modifiche per implementazione o riduzione delle aree inizialmente individuate ovvero per variazioni alla originaria consistenza degli stalli, ovvero per una diversa ripartizione, rispetto alle originarieprevisioni, delle destinazioni degli stalli stessi.

ART. 4. Disciplina delle diverse tipologie di aree e di stalli di sosta
La sosta nelle aree oggetto del presente atto, sia per quelle riportate nell'allegata "Tabella 1" che per quelle che potranno successivamente essere individuate anche in ambiti territoriali diversi, sono articolate come di seguito sulla base ed in relazione alla specifica destinazione e tipologia stabilita per i singoli stalli ed in conformità alle disposizioni normative di cui all'art.40 del D.Lgs n° 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada) ed all'art. 149 del Regolamento di attuazione del N.C.S, approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495:
4. 1. - stalli di sosta “a pagamento”, contraddistinti da strisce perimetrali di colore "blu:, nell'ambito dei quali la sosta, delle autovetture e/o dei veicoli assimilati, resta subordinata al pagamento di tariffe orarie differenziate. Per alcuni stalli  “a pagamento" individuati con la segnaletica verticale attraverso appositi pannelli integrativi, la sosta, resta consentita, in deroga a quanto stabilito con il precedente capoverso e senza alcuna limitazione oraria, anche alle autovetture e/o veicoli assimilati, muniti di “Contrassegno Annuale per Residenti", rilasciato sempre a titolo oneroso, dal Comune di Pozzuoli, in favore dei soggetti individuati con il successivo articolo 7, con le modalità e verso il pagamento delle tariffe annue dettagliate e fissate con la medesima disposizione.
4.2. - stalli di sosta “per disabili", contraddistinti da strisce perimetrali di colore "giallo" completi della simbologia e con le caratteristiche previste dal D. L. vo 285/92 e DPR 495/92, ed istituiti in misura minima pari a 1 posto ogni 50 disponibili, riservati, a titolo gratuito e senza limitazioni orarie, alla sosta delle autovetture e/o veicoli assimilati intestati a cittadini "diversamente abili" muniti di contrassegno di cui all'art. 188 del Codice della Strada (invalidi);
4.3.- stalli di “sosta libera", contraddistinti da strisce perimetrali di colore "bianco" e da apposita segnaletica verticale ovvero "aree di sosta libera", individuate da apposita segnaletica verticale posta in corrispondenza dei varchi di accesso, dove è consentita la sosta, a titolo gratuito ma con obbligo di esposizione del disco orario e limitazione massima della sosta stessa ad 1 (una) ora;
4.4. - stalli di "carico e scarico merci", contraddistinti da strisce perimetrali di colore "giallo" e da apposita segnaletica verticale, dove la sosta, in determinate ore del giorno espressamente indicate nei pannelli integrativi, è riservata esclusivamente agli automezzi impegnati nelle operazioni di carico e scarico delle merci; nelle restanti ore della giornata per detti stalli vige la disciplina prevista al precedente punto 4.3 owero di "sosta libera", a titolo gratuito ma con obbligo di esposizione del disco orario e limitazione massima della sosta stessa ad 1 (una) ora.

Detta disposta limitazione oraria e l'obbligo della esposizione del disco orario, non trova applicazione:
- nell'area di sosta libera "Ex Sofer", per la sola zona posta a ridosso della Via Fasano, dove la sosta è libera, gratuita e consentita, negli orari di apertura indicati e di cui al successivo articolo, a tutte le autovetture;

- per la parte posteriore dell'area di sosta libera "Ex Sofer", zona prossima al mare individuata da apposita segnaletica installata in corrispondenza del varco di accesso, dove la sosta è consentita, negli orari di apertura indicati e di cui al successivo articolo, solo ed esclusivamente alle autovetture e/o ai veicoli assimilati, muniti dell'apposito “Contrassegno Annuale per Attività" rilasciato, dal Comune di Pozzuoli, a titolo oneroso e di cui all'articolo 7; - per tutti gli stalli, anche quelli rientranti in aree di sosta libera, impegnati da autovetture e/o veicoli assimilati, muniti e che espongono l'apposito "Contrassegno Annuale per Residenti" rilasciato, dal Comune di Pozzuoli, a titolo oneroso e di cui al successivo art. 7.

ART. 5. Orario della sosta.
La disciplina approvata con il presente atto trova applicazione, per gli stalli destinati alla "sosta a pagamento" nonché per quelli a sosta libera", tutti i giorni della settimana, festivi compresi, dalle ore 0,00 alle ore 3,00 e dalle ore 8,00 alle ore 24,00.
Dalle disposizioni orarie di cui ai comma che precedono, derogano:
a) entrambe le aree di sosta libera della "Ex Sofer" di Via Fasano, non appartenenti al demanio comunale, per le quali gli orari di apertura e chiusura saranno esclusivamente quelli indicati ai rispettivi varchi di ingresso attraverso apposita segnaletica e per le quali sussiste obbliao di ritiro deali autoveicoli in sosta entro l'orario stabilito di chiusura. in mancanza del Quale è prevista la rimozione forzata ai sensi dell'art. 159 del D. Las 30.04.1992 no285;
b) gli stalli istituiti nell'ambito del parcheggio di Via Fasano, circostante l'attuale stazionamento degli autobus delle linee pubbliche della CTP, per i quali, in relazione alla particolari esigenze che discendono dalla prossimità all'area mercatale, l'orario di vigenza della "sosta a pagamento" è fissata per tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 0.00 alle ore 3.00 e dalle ore 8.00 alle ore 24.00.
Per gli stalli di sosta destinati ai "disabili" e di cui al precedente art. 4, punto 4.2, la disciplina approvata resta vigente tutti i giorni della settimana, festivi compresi, dalle ore 0,00 alle ore 24,00, salvo che per la fattispecie di cui al precedente punto a) del presente articolo.
Infine, negli stalli di "carico e scarico merci", di cui al punto 4.4 dell'articolo precedente, la sosta degli automezzi impegnati nelle operazioni di carico e scarico è consentita dalle ore 8,00 alle ore 10,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 di tutti i giorni festivi compresi; sugli stessi stalli nelle restanti fasce orarie (dalle 10,00 alle 14,00, dalle 16,00 alle 24,00 e dalle 0,00 alle 3,00) e per tutti i giorni della settimana, festivi compresi, è consentita la “sosta libera” come disciplinata all'art. 4, punto 4.3 ed al successivo articolo 10.
Le disposizioni orarie di cui ai capoversi precedenti potranno essere motivatamente modificate, previa acquisizione dei vincolanti pareri dei Dirigenti del Il Dipartimento e del Corpo di P.M., attraverso l'adozione di apposita Ordinanza Sindacale.

ART. 6. Tariffe e titoli per la sosta a pagamento
Per gli stalli definiti "a pagamento", la sosta dei veicoli, salvo che per la fattispecie prevista con il successivo articolo, è subordinata al pagamento di una somma, determinata sulla base delle seguenti tariffe unitarie:
a) nelle strade ricadenti nella ZTL 1, ZTL2 e nel Settore "Blu" della ZPRU,
- autovettura, ciclomotore a tre ruote, moto veicolo a tre ruote, quadriciclo a motore e/o veicoli assimilati, Euro 1,00 per ora o per frazioni di ora, anche se successive alla prima;
b) nelle strade ricadenti nei settori "Viola': "Azzurro" "Rosso" e "Grigio" della ZPRU,
- autovettura, ciclomotore a tre ruote, moto veicolo a tre ruote, quadriciclo a motore e/o veicoli assimilati, Euro 1,00 per la sola prima ora o per frazione di prima ora ed € 0,50 per le ore o frazioni di ora successive alla prima.
Dette somme potranno essere così corrisposte:
6. 1 attraverso l'acquisto di titoli emessi da appositi impianti distributori automatici (parcometri), all'uopo installati in prossimità delle aree e degli stalli di sosta;
6.2 attraverso l'acquisto di titoli prepagati, denominati "Buoni prepagati per la sosta", costituiti da tagliandi a cancellatura di velo prestampato (c.d "gratta e sosta" o "grattini'j, reperibili e posti in vendita presso tutti gli esercizi commerciali, adiacenti e prossimi alle aree ed agli stalli di sosta, che hanno sottoscritto apposita "Dichiarazione di impegno alla vendita dei buoni prepagati per la sosta" e che esporranno, all'ingresso ed in modo ben visibile, apposito awiso.
I titoli che abilitano alla sosta, sia quelli emessi dagli impianti distributori automatici che i "Buoni prepagati per la sosta", non sono cedibili.
In particolare i "Buoni prepagati per la sosta" dovranno essere convalidati ed assumeranno efficacia solo ed esclusivamente attraverso la previa cancellatura del velo prestampato dalle caselle relative alla data ed all'orario di awio della sosta, e ciò in conformità alle istruzioni riportate sui tagliandi stessi.
E' obbligo dell'utente esporre i detti titoli in maniera ben visibile, sul cruscotto all'interno della propria autovettura alo dei veicoli assimilati.
La mancata esposizione sarà sanzionata nei modi e termini previsti dal successivo art. 14 del presente regolamento.

ART. 7. Misure e tariffe agevolate per la sosta dei residenti
Dall'obbligo del pagamento delle tariffe orarie per la sosta sugli stalli istituiti "a pagamento" ed espressamente individuati con segnaletica verticale (pannelli integrativi) riportanti la dicitura "sosta consentita anche alle autovetture munite di contrassegno oneroso per residenti (in alternativa ZTL 1, ZTL2, ZPRU " Settore Blu, Viola, Azzurro, Rosso o Griqio"), nonché dagli obblighi e dalle limitazioni orarie fissate per gli stalli istituiti "a sosta libera ", derogano le sole autovetture e/o veicoli assimilati muniti di "Contrassegno Annuale per Residenti ".
I detti Contrassegni saranno rilasciati, a titolo oneroso, dalla competente "U. O. C. Ufficio Tecnico del Traffico" del Comune di Pozzuoli, sulla base di richiesta sottoscritta dai soggetti interessati e previo pagamento della tariffa agevolata corrispondente, esclusivamente per le autovetture e/o veicoli assimilati intestati ai cittadini ovvero ai titolari di esercizi commerciali, attività artigianali, prestatori di servizi, uffici, agenzie, studi professionali, studi e laboratori medici, operatori mercatali, rappresentanti di Organizzazioni Sindacali e di categoria, associazioni, etc, aventi, rispettivamente, residenza anagrafica e/o dimora abituale, ovvero sede, nelle "Zone a traffico limitato", ZTL 1, ZTL2 o in alcune strade o tratti di strade ricadenti nella più vasta ZPRU, settori "Azzurro, Viola, Blu, Rosso o Grigio".
In relazione alla limitata disponibilità di stalli di sosta ed al fine di contemperare le diverse esigenze che sussistono e convivono negli ambiti territoriale regolamentati, i contrassegni di cui si parla potranno essere rilasciati in numero comunque non superiore ad 1 (uno) per singolo nucleo familiare (nel caso di residenti e/o dimoranti) ovvero non superiore ad 1 (uno) per singola attività.
In via eccezionale, per fare fronte alle specifiche esigenze degli operatori commerciali e dei titolari di attività che trovano sede nella ZTL 1 e per consentire l'utile riduzione del numero dei veicoli parcheggiati nel medesimo ambito, la sosta nella parte posteriore della più vasta area "Ex Sofer" (zona prossima al mare), resta riservata e consentita, nel rispetto degli orari di apertura e chiusura come disposti al precedente articolo 5 e nei limiti di utilizzo stabiliti con il medesimo articolo, esclusivamente agli autoveicoli e/o assimilati muniti e che espongono il "Contrassegno Annuale per Attività".
Tale specifico ultimo contrassegno, che abilita esclusivamente alla sosta all'interno della zona di cui sopra, sarà rilasciato dal Comune di Pozzuoli per le sole autovetture e/o veicoli assimilati, intestati ai titolari di esercizi commerciali, attività artigianali, prestatori di servizi, uffici, agenzie, studi professionali, studi e laboratori medici, operatori mercatali, rappresentanti di Organizzazioni Sindacali e di categoria, associazioni, etc, aventi sede, rispettivamente, nella "Zona a traffico limitato", ZTL 1: è consentito il rilascio di detto contrassegno anche ai soggetti che risultino comunque inquadrati come dipendenti dei medesimi esercizi, uffici, studi, etc., nella misura massima di ulteriori (oltre a quello rilasciato al titolare) n° 2 contrassegni per ogni singola attività.
Il rilascio dei Contrassegni in favore dei soggetti titolati e come sopra individuati, è subordinato al pagamento delle seguenti tariffe corrispettive annue:

TARIFFE ANNUE

- Contrassegno per la sosta di autovettura e/o veicolo assimilato intestato a residente
   nella ZTL1 o ZTL2 
€. 45,00
- Contrassegno per la sosta di autovettura e/o veicolo assimilato intestato a residente
   nella ZPRU, “Settori Blu, Viola, Azzurro, REosso o Grigio”                                         
€. 40.00   
- Contrassegno per la sosta di autovettura e/o veicolo assimilato intestato a dimorante  nella ZTL1 o ZTL2                                                                                                              
€. 240,00
- Contrassegno per la sosta di autovettura e/o veicolo assimilato intestato a dimorante                            
   nella ZPRU, "Settore Blu"                                                                                                           
€. 220,00
- Contrassegno per la sosta di autovettura e/o veicolo assimilato intestato a dimorante                            
   nella ZPRU, “Settori Viola, Azzurro, Rosso o Grigio"                                                               
€. 200, 00
- Contrassegno per la sosta di autovettura e/o veicolo assimilato intestato a titolare di                            
   attività avente sede nell'ambito della ZTL 1 o ZTL2                                                                  
€. 150, 00
- Contrassegno per la sosta di autovettura e/o veicolo assimilato intestato a titolare                                 
  di attività avente sede nell'ambito della ZPRU "Settore Blu"                                                      
€. 140, 00
- Contrassegno per la sosta di autovettura e/o veicolo assimilato intestato a titolare                                 
  di attività avente sede nell'ambito dei "Settori Viola, Azzurro, Rosso o Grigio"                         
  della ZPRU                                                                                                                                   
€. 120, 00
- Contrassegno Annuale per Attività, intestato a titolare di attività ovvero a soggetti                              
  dipendenti della stessa, avente sede nell’ambito della ZTL1, abilitante esclusivamente
  alla sosta nella zona posteriore area “Ex Sofer”                                                                             
€.   60,00
- "Contrassegno disabile" per la sosta di autovettura e/o veicolo assimilato intestato
   a soggetto disabile residente, dimorante o titolare di attività nelle ZTL 1, ZTL2 e
   nei settori "Blu", "Azzurro" e "Viola" della ZPRU                                                                         
gratuito
- "Contrassegno disabile" per la sosta di autovettura e/o veicolo assimilato
   rilasciato nei casi di cui al successivo articolo 8 in favore di soggetto disabile anche
   se non residente                                                                                                                               
gratuito

Inoltre, allo scopo di garantire adeguata assistenza, di tipo familiare, esclusiva e continuativa, agli anziani ultrasettantenni residenti nelle ZTL 1, ZTL2 e nei settori della ZPRU oggetto del presente provvedimento, è consentito, in via eccezionale e fatte salve le discrezionali ed insindacabili valutazioni del competente Ufficio, il rilascio di "Contrassegno Annuale per Residenti', in favore di autovettura e/o veicolo assimilato intestato a parenti in linea diretta (figli), anche se non residenti nella zona regolamentata ed all'uopo delegato a prestare detta forma assistenziale; nel caso in specie il contrassegno può essere rilasciato sulla base di probante attestazione medica, dalla quale risulti, in modo esplicito, lo stato di non autosufficienza dell'anziano/a e la sussistenza, a carico dello/a stesso/a, di una sensibile riduzione delle capacità motorie.
La previsione di cui al precedente capoverso trova applicazione solo ed esclusivamente nel caso di anziani ultrasettantenni facenti parte di nuclei mono-parentali ovvero di nuclei composti da coppie di anziani di cui almeno uno ultrasettantenne
Il "Contrassegno annuale per residenti" può essere infine rilasciato in favore di autovettura e/o veicolo assimilato intestato a soggetti che, sulla base di disposizioni normative vigenti e per effetto di specifici provvedimenti delle competenti autorità, risultino delegati a prestare assistenza nei confronti di disabili, invalidi, etc, che risultino residenti nelle zone regolamentate.
Anche per dette ultime fattispecie si applicano le tariffe per residenti come sopra fissate ed il limite di un contrassegno per nucleo familiare, limite che opera sia nei confronti del nucleo dell'anziano che delega o del disabile/invalido assistito, che per quello del parente in linea diretta (figlio/a) delegato o soggetto incaricato a prestare assistenza, se residente in una delle zone regolamentate.
In linea generale i contrassegni consentono la sosta, senza limitazione oraria, esclusivamente negli stalli "a pagamento" individuati con apposita segnaletica verticale rappresentata da pannello integrativo riportante la dicitura “sosta consentita anche alle autovetture munite di contrassegno oneroso per residenti ZTL (in alternativa 1, 2 o "settori" della ZPRU)" e ricompresi nell'ambito delle Zone a traffico limitato (ZTL 1 o ZTL2) di appartenenza ovvero nel "settore" della ZPRU di appartenenza, intesa quale ZTL o "settore" della ZPRU nella quale ricade l'abitazione di residenza, la dimora o la sede dell'attività, del soggetto intestatario del veicolo autorizzato.
Per ragioni di continuità e contiguità territoriale, i contrassegni rilasciati in favore di soggetti residenti e/o dimoranti ovvero titolari di attività avente sede nelle arterie ricadenti nella ZTL 1, consentono la sosta anche negli stalli "a pagamento" ovvero "liberi" posizionati nelle Vie Pergolesi, Ragnisco e S. Rocco; per le medesime motivazioni la sosta sugli stalli di Via Matteotti è consentita anche alle autovetture munite di contrassegni rilasciati per la ZTL2.
Parimenti i contrassegni rilasciati in favore di soggetti residenti e/o dimoranti ovvero titolari di attività avente sede nelle arterie ricadenti nei settori “Viola" o “Azzurro" della ZPRU, consentono la sosta negli stalli "a pagamento" ovvero "liberi" istituiti in entrambi i settori: identica disciplina si applica per le arterie ricadenti nei settori “Grigio" o "Rosso" della stessa ZPRU.
Il "Contrassegno Oneroso Annuale", sia per residenti che per attività, ha validità decorrente dalla data di effettivo rilascio e conserva efficacia sino alle ore 24,00 dell'ultimo giorno dello stesso mese (riferito al mese di rilascio) dell'anno successivo.
Esso non è cedibile; il trasferimento della proprietà dell'autovettura oggetto del contrassegno comporta automaticamente la decadenza e l'inefficacia, dello stesso.
Analoga decadenza opera in caso di variazione del numero di targa dell'autoveicolo ovvero della residenza e/o della dimora dell'intestatario, ovvero della cessione dell'attività o del trasferimento della sede, ovvero di decesso del soggetto titolare del contrassegno e di qualunque altra variazione che introduca, di fatto, modifiche alle situazioni dichiarate e che siano state oggetto di valutazione ai fini del rilascio del contrassegno stesso.
E' obbligo dell'utente esporre il contrassegno, in maniera ben visibile, sul cruscotto all'inteno della propria autovettura e/o dei veicoli assimilati. La mancata esposizione sarà sanzionata nei modi e termini previsti dal successivo art. 14 del presente regolamento.

Art. 8. Deroghe per particolari categorie di utenti non residenti.

Testo non leggibile dall’originale

ART. 9. Esenzioni
Negli stalli “a pagamento" è consentita la sosta gratuita, per i tempi strettamente necessari all'espletamento dei compiti d'istituto ed alle attività di servizio, ai seguenti veicoli appartenenti a:
a) Forze dell'Ordine;
b) Vigili del Fuoco;
c) Amministrazione Comunale;
d) Amministrazioni Regionale e Provinciale;
e )Pubbliche Amministrazioni;
f) Aziende Sanitarie Locali;
g) Medici convenzionati in medicina generale, pediatria e continuità assistenziale del Comune di Pozzuoli con contrassegno in servizio;
h) Forze Armate;
i) Autorità Giudiziaria;
l) Protezione Civile, ivi compresi quelli di proprietà di associazioni ufficialmente riconosciute;
   oltre ad Ambulanze ed altri mezzi di soccorso.
In via eccezionale, previa istruttoria e ad insindacabile giudizio del competente Ufficio del Comune di Pozzuoli, potranno essere rilasciati specifici permessi di servizio per autovetture che, seppur non intestate alle PP. AA., agli Enti ed alle Autorità di cui sopra, siano utilizzate da personale dipendente delle stesse ai fini dell'espletamento di esclusivi compiti di istituto (Messi, Tecnici in sopralluogo e/o pronta reperibilità, etc).
In questo ultimo caso è fatto obbligo al personale operante di esporre il detto contrassegno, in maniera ben visibile, sul cruscotto all'interno della propria autovettura.
La mancata esposizione sarà sanzionata nei modi e termini previsti dal successivo art. 14 del presente regolamento.

ART. 10. Utilizzo stalli di sosta “liberi", “riservati" e di “carico e scarico".
Negli stalli /la sosta libera" è consentita la sosta, a titolo gratuito ma con obbligo di esposizione del disco orario e limitazione massima della sosta stessa ad ore 1 (una).
La limitazione oraria e l'obbligo della esposizione del disco orario come sopra disposta non opera:
- nei casi di autovetture e/o veicoli assimilati che espongono il contrassegno "disabili" di cui all'art. 188 del D. L. vo 285/92 e dal DPR 495/92,
- nei casi di autovetture e/o veicoli assimilati che espongono o che risultino munite del "Contrassegno Annuale per Residenti" di cui al precedente articolo 7; in questo ultimo caso la deroga dagli obblighi di cui sopra trova applicazione, indipendentemente dalla ZTL o dal "settore" della ZPRU di appartenenza, su tutti gli stalli di "sosta liberi" istituiti nelle zone regolamentate dalla presente disciplina.
Su detti stalli è altresì autorizzata la sosta delle autovetture e/o veicoli assimilati intestate o che trasportano soggetti che, pur se non residenti nella ZTL 1, ZTL2 o ZPRU, Settori "Blu", "Azzurro", "Viola", "Rosso" e "Grigio" espongono il contrassegno di cui all'art. 188 del Codice della Strada (invalidi) contestualmente allo speciale "Contrassegno per disabili" di cui al precedente articolo 8.
La sosta sugli stalli destinati ai soggetti "diversamente abili" è riservata esclusivamente alla sosta delle autovetture e/o veicoli assimilati muniti e che espongono il contrassegno di cui all'art. 188 del Codice della Strada (invalidi).
E' obbligo dell'utente esporre i detti contrassegni, in maniera ben visibile, sul cruscotto all'inteno della propria autovettura e/o autoveicolo assimilato.
La mancata esposizione sarà sanzionata nei modi e termini previsti dal successivo art. 14 del presente regolamento.
Le limitazioni di cui sopra non ricorrono per il parcheggio nell'area "a sosta libera" della "Ex Sofer” dove sussiste invece l'obbligo, previsto al precedente art. 5, di ritiro dell'autovettura entro l'orario fissato di chiusura dell'area stessa.

ART. 11. Standard dimensionali per gli stalli di sosta
I colori e le caratteristiche geometriche e dimensionali delle strisce di delimitazioni e degli stalli di sosta sono quelli previsti nel D. Lgs n o 285 del 30.04. 1992 (Nuovo Codice della Strada) e nel Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495 come recepiti nel Regolamento Viario approvato nell'ambito del "Piano Generale del Traffico Urbano - P.G. TU - del Comune di Pozzuoli" adottato, in via definitiva, con Delibera della Commissione Straordinaria no29/Comm. del 10.02.2006.

ART. 12. Divieti
Agli utenti delle aree e degli stalli di sosta istituiti e soggetti alla disciplina stabilita con il presente atto, è vietato:
a) sostare senza necessità nel parcheggio con il motore acceso;
b) ostacolare in qualsiasi modo il movimento ed il funzionamento dei servizi;
c) fumare nei locali del parcheggio ove questi fossero chiusi;
d) portare sostanze infiammabili ed esplosive o comunque pericolose nel parcheggio;
e) effettuare qualsiasi travaso di carburante nell'interno del parcheggio;
f) usare i fari abbaglianti all'interno del parcheggio;
g) sostare con l'automezzo lungo le corsie di scorrimento;
h) effettuare o far effettuare da altri la pulizia dell'automezzo all'interno del parcheggio;
i) scaricare sul pavimento acqua, olio od ogni altro materiale che possa sporcare e/o danneggiare;
l) parcheggiare al di fuori delle strisce che delimitano ogni singolo posto.

ART. 13. Obblighi degli utenti
Oltre agli obblighi imposti con i precedenti articoli gli utenti delle aree e degli stalli di sosta, siano essi "a pagamento”, "riservati" o "liberi”, sono sempre e comunque tenuti, nell'utilizzo degli stessi a:
a) parcheggiare l'autoveicolo o moto veicolo, esclusivamente negli stalli disponibili ed all'interno del perimetro degli stessi, senza impegnare gli stalli limitrofi o le circostanti aree di manovra;
b) eseguire le manovre di accesso ed uscita, dall'area di sosta e dal singolo stallo, con ogni cautela, al fine di evitare danni alle vetture vicine;
c) seguire il senso dì circolazione indicato nella segnaletica e tenere velocità non superiore al passo d'uomo.
In caso di violazione di norme del presente regolamento che comportino situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione e/o al normale uso del parcheggio, si provvederà alla rimozione forzata dell'autovettura come previsto ai sensi dell'art.159 del D. Lgs 30.04.1992 no285.

ART. 14. Danni
In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti, investimenti provocati dagli utenti all'interno del parcheggio, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei diretti confronti dell'utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico del Comune.
Trattandosi di parcheggi non custoditi, l'Ente non risponde comunque dei danni eventualmente subiti dalle autovetture durante la sosta, né di furto totale e/o parziale delle stesse ovvero di quanto in esse contenuto.

ART. 15. Sanzioni
In tutte le aree di sosta riportate nell'allegata "Tabella 1" ed oggetto del presente disciplinare ovvero in quelle che saranno successivamente individuate, sottoposte e regolamentate con la medesima disciplina, si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada. In particolare all'accertamento delle violazioni al C.d.S., per ciò che concerne la sosta dei veicoli e per quanto non espressamente riservato dalla legge agli Ufficiali ed agli Agenti di Polizia Giudiziaria, si provvederà anche attraverso gli "Ausiliari del Traffico" ed, eventualmente, mediante il personale all'uopo nominato ed al quale sono state conferite le funzioni di accertamento delle violazioni in materia di sosta, ai sensi dell'art. 17, c. 132 e 133, della Legge 127/97.
Nello specifico, le sanzioni di cui al Codice della Strada si applicano:
- nelle aree e negli stalli destinati alla "sosta a pagamento", per le autovetture e/o veicoli assimilati che non risultano aver corrisposto la tariffa prevista al precedente articolo 6 e pertanto sprovviste di uno dei titoli abilitanti individuati con i punti 6. 1 o 6.2, ovvero per l'autovettura non ritirata entro il decorso delle 24 ore successive alla scadenza del titolo di sosta ovvero entro il decorso delle 24 ore successive all'accertamento di una delle infrazioni di cui al precedente capo verso, ovvero per l'autovettura e/o veicolo assimilato per il quale non risulti pagato integralmente il corrispettivo dovuto, ovvero con titolo non esposto in modo visibile, ovvero scaduto, ovvero illeggibile;
- nelle aree e negli stalli destinati alla “sosta a pagamento", dove, come indicato da apposita segnaletica verticale, è consentita la sosta per le auto vetture e/o veicoli assimilati muniti del “Contrassegno Annuale per residenti" previsto dall'articolo 7. oltre che nei casi già previsti con il punto precedente, anche per le autovetture e/o veicoli assimilati che non espongano il detto Contrassegno ovvero con il Contrassegno non esposto in modo ben visibile, ovvero scaduto, ovvero illeggibile, ovvero in sosta su stalli relativi a ZTL o ZPRU diversa da quella autorizzata con il Contrassegno medesimo;
- negli stalli di sosta riservati “ai disabili", per autoveicoli sprovvisti del contrassegno di cui all'art. 188 del C. d. S. ovvero con contrassegno non esposto in modo visibile, ovvero scaduto, ovvero illeggibile;
- negli stalli di sosta “liberi", come disciplinati al precedente art. 4, punto 4.3, per le autovetture e/o veicoli assimilati sprovvisti di disco orario, ovvero che seppur provvisti di disco orario, proseguono la sosta oltre il limite consentito di un’ora,
per gli autoveicoli che non espongono in modo ben visibile il “Contrassegno Annuale per Residenti" di cui al precedente art. 7, ovvero che espongono il Contrassegno scaduto, ovvero illeggibile, ovvero per autoveicoli che, pur in possesso di valido “Contrassegno", sostano in stalli relativi a ZTL ovvero a “settore" della ZPRU diverso da quella autorizzato con il contrassegno medesimo.
Le sanzioni di cui al Codice della Strada con la rimozione forzata, oltre che nei casi espressamente previsti dalla norma, si applicano infine in entrambe le aree di sosta ricavate nell'ambito dell'Ex Sofer" , per gli autoveicoli, anche se muniti dei Contrassegni previsti dal precedente art. 7, che non vengono ritirati e proseguono la sosta oltre gli orari previsti di chiusura del parcheggio ed indicati con la segnaletica verticale posta all'ingresso delle aree stesse.

ART. 16. Attività di gestione della sosta a “pagamento".
Il Coordinamento delle attività intese alla organizzazione e gestione della "sosta a pagamento" e delle altre modalità della sosta che con il presente atto si disciplinano, resta affidato al Dirigente del II Dipartimento che a tanto provvederà attraverso la competente U. O. C. "Ufficio Tecnico del Traffico”_
Nelle linee generali e salvo successive modifiche da apportare sulla base di eventuali e sopravvenute esigenze operative, le competenze relative alla fase attuativa, si intendono così ripartite:
- le attività di organizzazione e di gestione del Piano e della disciplina della sosta e sue eventuali    modifiche, implementazioni ed aggiornamenti, l'allestimento e la installazione della necessaria segnaletica, verticale ed orizzontale e le successive variazioni, il rilascio dei "Contrassegni Annuali per residenti" e dei permessi di servizio, vengono demandate alla U. O. C. "Ufficio Tecnico del Traffico" del Il Dipartimento;
- le attività di vigilanza e controllo della sosta, vengono assegnate e ricadono in capo al Corpo di P. M., che a tanto provvederà anche attraverso /'impiego degli "Ausiliari del Traffico" ;
- alle attività connesse all'approvvigionamento, distribuzione e vendita dei titoli di sosta (c.d. grattini), alla gestione degli impianti distributori automatici (parcometri) ivi compresa la loro manutenzione, periodica e su guasto, alla tenuta contabile degli incassi ed alla loro complessiva rendicontazione, vengono affidate e saranno espletate dalla U. O. C. "Economato e Provveditorato" del I Dipartimento,
- alle attività connesse al prelievo periodico delle somme incassate attraverso i parcometri e di deposito delle stesse somme presso la U. O. C. "Economato e Provveditorato”, provvederà il Corpo di P. M.

ART. 17. Provvedimenti attuativi ed entrata in vigore.
La disciplina dettata con il presente atto, entrerà in vigore successivamente alla sua approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e contestualmente alla installazione e/o adeguamento della relativa segnaletica verticale ed alla definizione di quella orizzontale. Alla sua attuazione si provvederà mediante Ordinanza da adottare ai sensi del D. Lgs n° 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada) e del Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495.

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